A chi è rivolto
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
Descrizione
Comunicazione di Fine Lavori - SCIA
Come fare
La SCIA è uno strumento previsto dall’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La SCIA sostitutiva del permesso di costruire pergli interventi previsti al comma 1 dell’ Art. 23 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 , tra cui gli interventi di ristrutturazione (pesante) indicati all’ Art. 10 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comma 1, lett. c), e gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Cosa serve
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso Lo Sportello Unico Digitale (SUE)
Cosa si ottiene
La presentazione della SCIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Tempi e scadenze
l termine di trenta giorni decorre dal rilascio del relativo atto di assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Sportello Unico Digitale (SUE)
Riferimenti Normativi
D. Lgs. n. 380 del 06/06/2001
Condizioni di servizio
Documenti allegati
Contatti
Collegamenti
Argomenti:Pagina aggiornata il 12/01/2024